Misure tecniche e organizzative correlate
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Le misure pertinenti all’accountability riguardano il modo di andare verso la conformità e la sua dimostrazione, molto più che ciò che deve essere fatto per conformarsi.

Le seguenti “meta-misure” riguardano i modi per raggiungere la conformità:

  • Protezione dei dati per progettazione e default (vedi art. 25 GDPR),
  • La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (cfr. art. 35 GDPR) nella sua funzione di processo continuo che guida il titolare del trattamento nella valutazione dei rischi e nell’identificazione delle misure tecniche e organizzative appropriate per la loro mitigazione.
  • La creazione e l’applicazione di politiche di protezione dei dati (vedi Art. 24(2) GDPR).
  • L’adesione a codici di condotta approvati (vedi art. 24(3) GDPR).
  • L’adesione a meccanismi di certificazione approvati (vedi Art. 24(3) GDPR).

Le seguenti “meta-misure” riguardano i modi di documentare la conformità:

  • La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (vedi art. 35 GDPR) nella sua funzione di rapporto. Se il rischio non è verosimilmente elevato e tale valutazione d’impatto non è quindi richiesta, la documentazione di come è stata stabilita questa stima del rischio dovrebbe essere documentata (si veda la sezione “Valutazione d’impatto sulla protezione dei datiin “Strumenti e azioni principali” nella parte II di queste Linee guidaper i dettagli).
  • I registri del trattamento (vedi art. 30 GDPR).
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