Biometrici
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Alessandro Ortalda, Carlotta Rigotti, Andrés Chomczyk Penedo, Paul De Hert (VUB)

La presente parte degli Orientamenti è stata rivista da Stefano Leucci (Garante europeo della protezione dei dati), Ernestina Sacchetto (Università di Torino); Catherine Jasserand-Breeman (KU Leuven) e Lydia Belkadi (KU Leaven).

Essa è stata, inoltre, rivista e convalidata dal Prof. Gert Vermuelen (Università di Gent)

Le attività di ricerca, a volte, possono includere il trattamento di dati biometrici, il che implica che i ricercatori e le istituzioni di ricerca agiscano come titolari del trattamento dei suddetti dati o responsabili del trattamento per il rispetto dei requisiti di protezione dei dati. Poiché i dati biometrici godono di un regime di protezione speciale nell’ambito del quadro normativo dell’UE, i ricercatori che lavorano con dati biometrici non solo devono rispettare i requisiti generali di protezione dei dati e quelli specifici indicati nell’articolo 89 del Regolamento generale in materia di protezione dei dati (RGPD) relativi alle attività di ricerca[1], ma devono anche implementare misure di garanzia supplementari specifiche per i dati biometrici e/o il trattamento biometrico.

It is divided in two different chapters. The first (Exposition and Step by Step Guidelines) gives some suggestions on how to comply with data protection regulations, following a step-by-step model. The second (Case study) applies this conceptual framework to a concrete case.

 

[1]‘Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such’ (2016).

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