Bud P. Bruegger (ULD)
Ringraziamenti: Gli autori riconoscono con gratitudine il contributo di Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) che ha scritto un’analisi di questo principio come input alla descrizione qui presentata. |
Di seguito si discute il principio di liceità, equità e trasparenza che è definito nell’art. 5(1)(a) GDPR.
Legalità, equità e trasparenza in un colpo d’occhio:Secondo il GDPR, il trattamento deve essere legittimo e perseguire scopi legittimi. Inoltre deve essere equo e trasparente. La liceità è definita molto precisamente nel GDPR ed è raggiunta se lo scopo del trattamento rientra in una delle sei categorie (aliasbasi legali) elencate nell’Art. 6(1) GDPR. Legittimo è un concetto molto più ampio, che significa conformità alla lettera della legge, allo spirito della legge, ai valori della società (in particolare, la Carta europea dei diritti fondamentali) e ai principi dell’etica. L’equità è usata nel suo significato comune. Proibisce per esempio pratiche manipolative da parte del titolare del trattamento, come il nudging. Probabilmente, la maggior parte degli articoli del GDPR riguardano la correttezza. Nominare il principio in modo esplicito può essere un ripiego per il caso in cui una conseguenza della correttezza potrebbe non essere espressa esplicitamente nel GDPR. Questo evita qualsiasi scappatoia. La trasparenza del trattamento è una strategia principale per equilibrare il potere tra il titolare del trattamento e il soggetto dei dati. Funziona mettendo in luce l’eversione e quindi aprendola al controllo. È indicata nel GDPR tra i requisiti dettagliati delle informazioni che devono essere fornite dal titolare del trattamento a entrambi, interessati eautorità di controllo. |