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L’articolo del GDPR più strettamente legato al principio di accuratezza è il 16 diritto di rettifica. La sua rilevanza è già stata discussa nella sezione 0 precedente. Un’adeguata informazione che crea consapevolezza del trattamento tra gli interessati (art. 13 e 14 GDPR) e il diritto di accedere ai dati in possesso del titolare del trattamento (art. 15) possono essere considerati necessari per consentire il diritto di rettifica.

Quando un titolare del trattamento non può agire immediatamente su una richiesta di rettifica (secondo l’art. 16 GDPR), ma richiede un tempo adeguato perverificare l’accuratezza dei dati in discussione, può essere necessario limitare il trattamento dei dati (vedi art. 18(1)(a) GDPR). Dopo la verifica dell’esattezza e la rettifica effettuata, il titolare del trattamento deve informare l’interessato secondo l’art. 12(3) GDPR. Se il titolare del trattamento dovesse constatare che i dati sono effettivamente esatti e non necessitano di rettifica, l’interessato deve essere informato ai sensi dellart. 12(4))GDPR. Se il trattamento è stato limitato, l’interessato può allora acconsentire alla revoca della limitazione anche senza rettifica (cfr. art. 18(2) GDPR). In assenza di tale consenso, il titolare del trattamento può cancellare i dati (cfr. art. 5(1)(d) GDPR) o fare in modo che il suo Responsabile della protezione dei dati (DPO)consulti l’Autorità di controllo sulla questione (cfr. Art. 39(1)(e) GDPR).

Nel caso in cui il titolare del trattamento abbia comunicato i dati ai destinatari, questi devono anche essere messi a conoscenza dell’inesattezza (secondo l’art. 19 GDPR). In particolare, i titolari del trattamento sono obbligati a notificare ai destinatari le rettifiche che sono state effettuate. Considerando che la verifica dell’accuratezza può dipendere dalle finalità del trattamento (vedisopra), può essere utile e più tempestivo notificare volontariamente ai destinatari già la richiesta di rettifica. Tale approccio esteso copre poi anche il caso in cui i dati sono esatti per il titolare del trattamento, ma richiedono una rettifica presso uno dei destinatari.

Gli interessati hanno anche il diritto di richiedere informazioni su tali notifiche (vedi 2ª frase dell’art. 19 GDPR). Queste informazioni includono il nome dei singoli destinatari[1].

  1. Questo è interessante, dato che negli artt. 13(1)(e) e 14(1)(e), è sufficiente informare sulle categorie di destinatari.

 

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