Deroghe a certi diritti delle persone interessate ai sensi dell’articolo 89
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L’articolo 89, paragrafo 2, del GDPR afferma che: “Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti possano rendere impossibile o compromettere gravemente il conseguimento delle finalità specifiche, e tali deroghe siano necessarie per il raggiungimento di tali finalità. “Insieme all’articolo 14(5)(b), questa clausola introduce diverse deroghe relative ai diritti degli interessati (si veda la sezione “Diritti degli interessati” nella parte II delle presenti Linee guida), ossia:

  • Diritto di accesso (articolo 15 GDPR): Secondo l’articolo 89, è possibile limitare il diritto di accesso agli interessati. Questa limitazione riguarda sia i dati personali che sono stati trattati per la ricerca, sia i dati personali che sono stati ottenuti come risultato delle analisi o delle procedure sviluppate. Nel campo biomedico, per esempio, questo riguarda qualsiasi risultato ottenuto da esami o procedure corporali, analisi dei loro campioni o dati, ecc.
  • Diritto alla rettifica (articolo 16 GDPR): Il diritto di far rettificare o completare i dati inesatti non è di grande importanza nella ricerca scientifica (può essere più rilevante, per esempio, nella ricerca storica). Né lo è la sua limitazione. La metodologia della ricerca scientifica richiede l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni trattate per ottenere conclusioni solide, quindi sarà nel suo stesso interesse esigere tale accuratezza;
  • Limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): Per restrizione del trattamento “si intende la marcatura dei dati personali memorizzati allo scopo di limitarne il trattamento in futuro” (art. 4(3) GDPR). I dati personali il cui trattamento è limitato non vengono cancellati e vengono conservati per scopi diversi, ma non possono essere utilizzati o trasferiti oltre tale ambito. Nel quadro di un’indagine, l’esercizio di questo diritto potrebbe ostacolare la continuità dell’indagine o la pubblicazione dei risultati nella sua prima fase (limitazione della continuità del suo utilizzo). Ecco perché questa deroga ha senso.
  • Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): Il diritto di opposizione consente all’interessato i cui dati personali vengono trattati in base a qualsiasi motivo giuridico diverso dal consenso di opporsi al trattamento. Questa possibilità è alla base dei cosiddetti sistemi di opt-out (in cui si presume il consenso all’uso dei dati per scopi di ricerca), e fondamentale per i casi in cui il consenso al trattamento non è richiesto (articoli 5 e 9 GDPR). Sollevare eccezioni a questo diritto ha conseguenze importanti per l’autonomia degli interessati, poiché può implicare che i dati siano utilizzati contro la loro volontà. Giustificare queste eccezioni come ostacolo che possono rappresentare per la ricerca, sarebbe abbastanza semplice in ogni caso in cui tali dati sono rilevanti per la ricerca.
Esempio: Ricerca sulle malattie rare

La ricerca sulle malattie rare spesso si basa su dati personali ottenuti da un numero abbastanza ridotto di soggetti (a causa della natura pura delle malattie rare). Pertanto, se un numero significativo di individui che partecipano alla ricerca decide di esercitare i propri diritti di restrizione e/o obiezione, la rappresentatività e l’affidabilità dei dati della ricerca potrebbero essere significativamente compromesse come conseguenza. Inoltre, i ricercatori potrebbero affrontare seri problemi in termini di pubblicazione, dal momento che non potrebbero fornire quei dati all’editore. Pertanto, in tali circostanze, il Responsabile del trattamento potrebbe ricorrere alle deroghe a tali diritti stabilite dall’articolo 89.

I titolari del trattamento devono sempre tenere presente che “qualsiasi deroga a questi diritti essenziali dell’interessato deve essere oggetto di un esame particolarmente elevato in linea con le norme richieste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta”. Di conseguenza, le deroghe ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del GDPR sono possibili solo se le condizioni e le garanzie richieste dall’articolo 89, paragrafo 1, sono soddisfatte.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, le deroghe possono essere applicate solo “nella misura in cui” i diritti a cui si intende derogare “possano rendere impossibile o compromettere gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe siano necessarie per il raggiungimento di tali finalità”.[1] Infine, i titolari del trattamento devono considerare che “il fatto che mettere in atto misure tecniche e organizzative per fornire l’accesso e altri diritti agli individui possa richiedere risorse finanziarie e umane non è di per sé una valida giustificazione per derogare ai diritti degli individui ai sensi del GDPR”.[2]

Infine, per quanto riguarda solo i dati trattati a fini di archiviazione nell’interesse pubblico, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere, oltre a quelli summenzionati, deroghe al diritto di notifica in materia di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento (articolo 19) e al diritto di portabilità (articolo 20)[3]. Ancora una volta, ciò richiede che l’esercizio di questi diritti possa rendere impossibile o compromettere gravemente il raggiungimento delle finalità specifiche e che tali deroghe possano essere, di conseguenza, necessarie per il raggiungimento di tali finalità.

 

Deroghe al diritto alla cancellazione o al diritto all’oblio

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera d), questo diritto non si applica nella misura in cui il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui può rendere impossibile o compromettere gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento.

Allo stesso modo, le deroghe al diritto alla cancellazione si applicheranno direttamente, senza bisogno di ulteriori sviluppi da parte degli Stati membri.

 

 

  1. GEPD, Un parere preliminare sulla protezione dei dati e la ricerca scientifica, 2020, pag. 21. All’indirizzo: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf Accesso: 15 gennaio 2020.
  2. Parere del GEPD sulle garanzie e le deroghe ai sensi dell’articolo 89 del GDPR nel contesto di una proposta di regolamento sulle statistiche agricole integrate, 2017. p.3. All’indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-20_opinion_farm_statistics_en.pdf. Accessibile: 17 gennaio 2020.
  3. Vedi l’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento.

 

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