Qualora i dati personali non siano stati ottenuti dall’interessato e il trattamento sia effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sono previste dal regolamento deroghe al diritto all’informazione. In stretta relazione ai due punti precedenti, e per facilitare la disponibilità dei dati per tali finalità, l’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del GDPR prevede che le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 (che descrivono le informazioni che il titolare del trattamento deve trasferire all’interessato) non si applicano quando “la fornitura di tali informazioni si rivela impossibile o comporterebbe uno sforzo sproporzionato, in particolare per i trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possa rendere impossibile o compromettere gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento. In tali casi il titolare del trattamento adotta misure adeguate per proteggere i diritti e le libertà e gli interessi legittimi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni.”
Pertanto, come si può dedurre dalla lettera della disposizione, non è necessario un ulteriore sviluppo del diritto dell’Unione o degli Stati membri per applicare questa deroga.