Limitazione dello scopo
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Bud P. Bruegger (ULD)

Ringraziamenti: Gli autori riconoscono con gratitudine il contributo di Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) che ha scritto un’analisi di questo principio come input alla descrizione qui presentata.

Di seguito si discute il principio di limitazione delle finalità che è definito nell’art. 5(1)(b) GDPR.

Limitazione dello scopo in sintesi:

I dati che sono stati raccolti per determinati scopi “iniziali” sono trattati solo ulteriormente:

  • per questi scopi iniziali, o per
  • scopi compatibili.

Per il caso generale, il GDPR dà dei criteri per determinare la compatibilità delle finalità (vedi Art. 6(4)).  Inoltre, alcune finalità sono pre-approvate come compatibili dal GDPR (vedi Art. 5(1)(b)) a condizione che siano attuate le opportune garanzie (vedi Art. 89).  Vale a dire, questi sono:

  • l’archiviazione nell’interesse pubblico,
  • ricerca scientifica o storica, e
  • statistiche.
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