Bud P. Bruegger (ULD)
Ringraziamenti: Gli autori riconoscono con gratitudine il contributo di Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) che ha scritto un’analisi di questo principio come input alla descrizione qui presentata. |
Di seguito si discute il principio di limitazione delle finalità che è definito nell’art. 5(1)(b) GDPR.
Limitazione dello scopo in sintesi: I dati che sono stati raccolti per determinati scopi “iniziali” sono trattati solo ulteriormente:
Per il caso generale, il GDPR dà dei criteri per determinare la compatibilità delle finalità (vedi Art. 6(4)). Inoltre, alcune finalità sono pre-approvate come compatibili dal GDPR (vedi Art. 5(1)(b)) a condizione che siano attuate le opportune garanzie (vedi Art. 89). Vale a dire, questi sono:
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