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Al di là della definizione di minimizzazione dei dati data nell’art. 5(1)(c), la seconda parte dell’art. 5(1)(e) “limitazione della conservazione” GDPR afferma esplicitamente che:

[I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi nella misura in cui i dati personali saranno trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento per salvaguardare i diritti e le libertà della persona interessata;

Questo si riferisce all’ulteriore trattamento per scopi compatibili dopo aver soddisfatto gli scopi iniziali descritti nell’Art. 5(1)(b) GDPR[1].

Poiché riguarda la conservazione dei dati personali, è considerato qui pertinente alla minimizzazione dei dati poiché l’affermazione “limitato a ciò che è necessario in relazione alle finalità” non è limitata solo al volume dei dati, ma chiaramente deve essere intesa anche per affrontare l’aspetto temporale dei dati. Inoltre, la minimizzazione dei dati riguarda tutti gli aspetti del trattamento (come la raccolta e la divulgazione) e quindi anche la conservazione.

Per questi motivi, la seconda parte dell’art. 5(1)(e) GDPR è qui considerato per fornire una guida su come interpretare il principio di minimizzazione dei dati nel contesto di un ulteriore trattamento per scopi compatibili dopo aver soddisfatto gli scopi iniziali.

Oltre a questo, il GDPR sottolinea l’importanza del principio in vari contesti:

Nell’art. 25(1) GDPR sulla protezione dei dati mediante progettazione, si sottolinea come la minimizzazione dei dati deve essere considerata in ogni fase del ciclo di vita di un’attività di trattamento. Questo include per esempio la fase di analisi e concezione di un’attività di trattamento in cui vengono determinate le finalità del trattamento: Evidentemente, più precise e ristrette sono le finalità specificate, più chiaro diventa quali dati sono effettivamente necessari e più dati possono essere riconosciuti come non necessari. Allo stesso modo, in una fase successiva del ciclo di vita, si possono adottare misure per attuare un’effettiva cancellazione o riduzione del contenuto delle informazioni.

L’art. 89(1) e il Considerando 156 GDPR sottolineano l’importanza della minimizzazione dei dati per il caso in cui, dopo aver soddisfatto le finalità iniziali, i dati vengono trattati ulteriormente per “finalità compatibili”[2]. In particolare, “gli scopi di archiviazione nell’interesse pubblico, gli scopi di ricerca scientifica o storica o gli scopi statistici non sono considerati incompatibili con gli scopi iniziali, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1″[3]. Art. 89(1) GDPR (2ª frase) impone esplicitamente che per questo ulteriore trattamento, “le misure tecniche e organizzative sono in atto in particolare al fine di garantire il rispetto del principio di minimizzazione dei dati”.

 

 

  1. Vale a dire, l’art. 5(1)(b) contiene la seguente dichiarazione: “l’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1″.
  2. Vedi l’art. 5(1)(b) GDPR.
  3. Testo tratto dall’art. 5(1)(b) GDPR.

 

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