Un altro punto rilevante di discussione è la natura dei dati per i quali il trattamento richiede garanzie adeguate e può giustificare eccezioni e deroghe ai diritti dei soggetti.
Non c’è dubbio che l’articolo 89 comprende tutte le categorie di dati personali, il che include anche il trattamento di categorie speciali di dati personali, a condizione che le condizioni per il trattamento di questi ultimi siano soddisfatte.
Così, l’uso secondario dei dati a fini di archiviazione, di ricerca scientifica o storica, o a fini statistici (art. 5), deve essere sostenuto dalle garanzie di cui all’art. 89 quando, ad esempio, l’analisi o il controllo incrociato con altri dati evidenzia informazioni di natura sensibile. Pertanto, nell’applicare il regime dell’art. 89, il contesto del trattamento, le sue implicazioni e la natura dei dati sono di fondamentale importanza.